Di Sergio Ragaini
L’evanescenza di qualcosa che appare solido [Oppure , Una fortezza costruita sulla sabbia]
Escono di casa durante il primo Lockdown. Vengono fermati e autocertificano il falso. Vengono quindi denunciati e finiscono davanti al giudice. Questo, però, li assolve perché le disposizioni che obbligano le persone a stare in casa o nel limitano gli spostamenti sono illegittime. Questa sentenza, davvero notevole ed emblematica, si unisce a tutte le altre, la cui serie è cominciata a luglio 2020, che dichiarano illegittimi i DPCM (e i Decreti Legge) che limitano pesantemente la libertà delle persone, in quanto la Costituzione Italiana non permette queste restrizioni. Insomma: tutto l’impalcato costruito dalle normative COVID pare davvero una fortezza costruita sulla sabbia. E ormai di “soffi di vento” che la possono abbattere ne sono arrivati tanti!
Nell’analisi che propongo parlo anche del tema delle autocertificazioni, e mi “proietto” verso il divenire.
Tutto questo periodo, che ormai dura da oltre un anno, è stato caratterizzato da un fatto. Anzi da due: la prima paura, sicuramente diffusa in maniera costante e continua, era la paura del virus. Sin dal mese di febbraio, infatti, i media hanno preparato in terreno al terrore da inculcare, momento per momento, nelle persone. Questo terrore ha raggiunto il suo apice durante il lockdown di 54 giorni, che un anno fa (13 marzo 2020) era al suo terzo giorno.Tuttavia, questa non sarebbe, da sola, bastata a richiudere tutti in casa: occorreva un altro deterrente. Ed eccolo: all’inizio del lockdown, per le prime due settimane, la minaccia era addirittura quella di sanzioni penali, date in base all’Articolo 650. Poi, chi dirigeva le fila del gioco, deve essersi accorto che queste denunce non erano più in grado di spaventare coloro che, ormai, avevano capito che non avrebbero portato da nessuna parte. E, soprattutto, non avrebbero consentito di “fare cassa”. Di conseguenza, sono scattate sanzioni, che dovevano necessariamente, per costringere le persone in casa, essere molto elevate. E lo erano (e lo sono!): la sanzione “standard” andava, e va, da 400 a 3000 euro. Questa sanzione viene aumentata di 1/3 qualora avvenga mediante un mezzo motorizzato. Quindi, il “minimo” sale, in questo caso, a 533 euro. Per chi paga entro 5 giorni, la sanzione viene ridotta del 30%: di conseguenza questa scende rispettivamente a 280 e 374 euro.
Cifre davvero importanti. Sulle quali però non commento: ormai credo si sia capita la totale illegittimità di queste sanzioni, e il fatto che non porteranno a nulla, perché nessun giudice potrebbe emettere atti esecutivi in basi a sanzioni di questo tipo.
Comunque, nei mesi scorsi, ho abbondantemente parlato di tutto questo. In particolare si possono vedere due articoli: il primo lo trovate a questo indirizzo, e a quest’altro indirizzo troverete il secondo.
Le sentenze che hanno dichiarato l’illegittimità di molte delle disposizioni COVID sono comunque arrivate: la prima è quella del 15 luglio, che porta il numero 516/2020, ed è stata emessa dal Giudice di pace di Frosinone, Emilio Manganiello, il 15 luglio 2020. Ne parlavo in questo articolo, quindi non mi dilungo in merito: la bellezza della Rete è il suo “dinamismo”, quindi la possibilità di potere passare da un testo all’altro semplicemente con un clic.
Dopo questa, altre sentenze si sono “accodate”, di livello anche superiore nei termini del Diritto. Anche per questo argomento vi rimando a questo articolo.
Quello che è giunto ora, comunque, non è solo un rafforzativo di quanto già accaduto, ma qualcosa che va molto al di là. Infatti, non si è andata a dichiarare l’illegittimità di un provvedimento amministrativo, ma si è arrivati ad annullare una ben precisa condanna penale, assolvendo chi aveva commesso il reato.
Sì, perché di reato si tratta: e non del “banale” articolo 650, che, nella peggiore delle ipotesi, diverrebbe sanzione amministrativa (ex 650), bensì un articolo penale ben più “pregnante”.
Andiamo quindi a spiegare cosa è accaduto: uno degli elementi piuttosto “discussi” di questi Decreti sono state le “autocertificazioni”, sulle quali occorreva dichiarare i proprio spostamenti e le loro motivazioni. Io, in tal senso, ho sempre invitato alla sincerità: in caso si venga fermati, è sempre meglio, credo sia oggettivo dichiarare apertamente il proprio disaccordo con regole liberticide, dichiarandolo anche su un eventuale verbale (visto che lo spazio per le dichiarazioni esiste), e la loro incostituzionalità, piuttosto che inventare scuse, magari anche plausibili, che sarebbe poi tutto sommato facile da smontare. Ricordiamo che, come afferma il ben noto proverbio, “le bugie hanno le gambe corte”: soprattutto quando la dichiarazione viene rilasciata a Forze dell’Ordine che hanno tutti i mezzi possibili per verificare, quasi in tempo reale, quanto dichiarato: ricordiamo, poi, che oggi la tecnologia, e il fatto di essere tutti collegati in tempo quasi reale, impedisce di “barare”.
Se proprio si vuole trovare una scusa, lo si faccia in maniera vaga, come ad esempio: “vado nel tal posto per lavoro”. Tenendo conto che, però, le forze dell’ordine sono molto precise nel richiedere informazioni, visto che, stando ai vari Decreti, le motivazioni devono essere “documentate e comprovate”. A quel punto, una falsa dichiarazione verrebbe facilmente scoperta, tenendo conto che le autocertificazioni raccolte non sono poi tantissime, e quindi la probabilità di verifica sarebbe molto elevata.
A questo punto: cosa rischia chi rilascia false dichiarazioni? Sul modulo di autocertificazione preparato dal Ministero dell’Interno è indicato: si viene puniti ai sensi dell’articolo 483 del Codice Penale, che tratta appunto del cosiddetto “falso ideologico in atto pubblico”. Questo decreta che: “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”.
Il 13 marzo 2020 (quindi esattamente ad un anno da oggi) una coppia in auto era stata fermata dai carabinieri a Correggio, in provincia di Reggio Emilia: in quei giorni, non ci si poteva muovere di casa, se non per “comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità”. La coppia aveva dichiarato che doveva recarsi in ospedale perché la donna doveva sottoporsi a delle analisi, e l’uomo (un suo amico) la stava accompagnando. Una scusa facilmente smontabile, visto che verosimilmente avranno dovuto dichiarare anche l’ospedale in cui si stavano recando.
Ed infatti, la coppia si è vista recapitare una denuncia per Falso Ideologico in Atto Pubblico, il citato Articolo 483 del Codice Penale. Ed è finita davanti al Giudice.
Tuttavia, spesso, avvengono “colpi di scena” imprevedibili sulla carta. E questa volta il “colpo di scena” ha un numero: 54/2021: questo il numero della sentenza relativa. E anche un nome: Dario De Luca in termini tecnici GUP, Giudice per l’Udienza Preliminare, che avrebbe dovuto decidere se procedere oppure no per il reato indicato.
La sorpresa è stata che… il GUP ha deciso di non procedere.
La sentenza, molto chiara, si basa su un elemento fondamentale: nessuno può essere rinchiuso in casa, se non in base ad un provvedimento penale. Infatti, come dichiarato nella sentenza, l’Articolo 13 della Costituzione Italiana dichiara che “La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria”.
Quindi, come dichiarato nella sentenza, le limitazioni allo spostamento, sino al confinamento domiciliare, sono sanzioni penali, che devono essere date Individualmente, e non ad un numero indistinto di persone. Men che meno, queste limitazioni possono essere date in base a decreti amministrativi, quali sono i DPCM. La sentenza, però, e qui si va ancora oltre, afferma che nemmeno eventuali Decreti Legge possono arrivare a sopprimere le libertà di spostamento.
Di conseguenza, essendo del tutto illegittime le disposizioni, anche le autocertificazioni perdono di valore, semplicemente perché… non hanno ragion d’essere!
Ricordiamo infatti che un “falso ideologico in atto pubblico” deve avvenire su un documento avente valore legale, appunto perché “atto pubblico”. Se una persona dice qualcosa di falso ad un’altra persona non compie sicuramente un reato! Magari può avere fatto qualcosa di moralmente non bello, ma non sicuramente di penalmente perseguibile!
Nel nostro caso, un pubblico ufficiale non era tenuto sicuramente ad esigere di sapere dove una persona stesse andando, visto che la Costituzione, mai sospesa, parla chiaro.
Precisando ulteriormente il tema delle autocertificazioni, anche all’articolo 48 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica (DPR) numero 445/2000 si legge che “Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare”.
Quindi, un’autocertificazione non è un obbligo, ma una “facoltà”. Comunque, una volta compilata è un atto pubblico. E nello stesso Articolo 48 comma 2 viene dichiarato che: “Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall’articolo 76, per le ipotesi di falsita’ in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate”. Nell’Articolo 76, che non sto a riportare, si precisa meglio che chi dovesse rilasciare false dichiarazioni sarà sottoposto a sanzione penale.
In questo caso, però, vengono richieste cose che non si possono autocertificare: infatti, come ricordava più volte anche l’Avvocato Polacco, ma anche l’Avvocato Mori, l’unica cosa che si può autocertificare è uno stato oggettivo: ad esempio la residenza, lo stato civile e così via. Non si può di sicuro certificare uno stato di salute, che solo un medico può certificare, e allo stesso modo non si può certificare cosa faremo in futuro.
Su questo potremmo anche proporre una riflessione più “matematica” o “filosofica”: ogni evento futuro potrebbe avere una probabilità di avvenire. Infatti, a livello matematico, possiamo identificare, in un insieme, detto “spazio degli eventi”, una probabilità per ogni suo sottoinsieme, che è un evento possibile. La probabilità va da 0 (0%) ad 1 (100%). In tutti gli altri casi la percentuale si ottiene moltiplicando per 100 il numero p, compreso tra 0 e 1, che indica la probabilità. In generale, però, questo numero p non può essere mai 1, visto che nessuno può sapere cosa accadrà nel futuro, anche prossimo. Un evento può essere “fortemente probabile”, ma mai “certo”: la Meccanica Quantistica, con fenomeni quali l’”Effetto Tunnel”, insegna!
Per questo motivo, quindi, non si può autocertificare il futuro, perché non è una variabile oggettiva: io posso pensare di andare in un luogo, poi essere chiamato da qualcuno e cambiare idea, ad esempio.
Quindi, anche le autocertificazioni in sé non sono possibili, almeno nella forma pensata dal Ministero dell’Interno.
Tornando al tema principale, quello che il Giudice Dario De Luca ha definito con una sentenza è quello che anche l’Avvocato Marco Mori ribadiva: nessun Governo può imporre i domiciliari ad una persona, ma solo un Giudice, con un atto motivato, e individuale.
Per questo motivo, lockdown e coprifuochi non hanno alcuna legittimità: a meno di un pericolo tangibile e oggettivo, quali bombardamenti o simili, non si può imporre ad una persona di non uscire di casa: la persona è libera, se non sottoposta a misure penali, di uscire quando vuole, andando dove vuole. Ricordavo anche, nel citato articolo dedicato alla sentenza del Giudice Manganiello, che i limiti alla circolazione, di cui parla anche l’Articolo 16 della Costituzione Italiana, possono riguardare solo piccole e circoscritte aree. Ad esempio, per citare delle strade di Milano, il Ponte della Ghisolfa e il Cavalcavia Bacula, due noti cavalcavia cittadini, sono chiusi dalle 22 alle 6. Allo stesso modo, una determinata strada può essere chiusa in alcuni orari della giornata. Tuttavia, si passa da un’altra parte: non accade di fatto mai, salvo ci siano situazioni gravissime, che una certa zona non sia raggiungibile: si sceglie, semplicemente, un’altra strada di transito. E meno ancora si può vietare ad una persona di entrare ed uscire da un certo luogo: quyesto contravverrebbe anche l’articolo 120 della Costituzione.
Questo ormai è stato detto e ribadito: quello che davvero suona come strano è incomprensibile è come mai il Governo e le Regioni insistano nell’imporre provvedimenti che non è possibile imporre. Come ricordava l’avvocato Mori, nemmeno in caso di peste bubbonica questi provvedimenti potrebbero essere attuati, perché lo Stato di Diritto non può essere sospeso.
Di conseguenza, un’autocertificazione resa per decreti senza legittimità non ha alcun valore, semplicemente… perché non doveva essere resa! Quindi, di fatto, è come se non fosse stato compilato nulla: parlando in maniera diretta, è come se si fosse raccontato, in termini confidenziali, qualcosa ad un’altra persona. Come dicevo, può essere disdicevole dire il falso a chiunque (anche se, in alcuni casi, una persona non sarebbe in grado di “sopportare” la verità: ma questo è un altro discorso!), ma questo, seppur moralmente discutibile, non può essere considerato di certo un reato!
A questo punto, però, ci possiamo chiedere una cosa: quando si dovesse incorrere in un controllo, magari perché si è in giro dopo il presunto “coprifuoco”, si può compilare un’autocertificazione falsa?
Personalmente lo sconsiglio: il farlo, anche se come visto non è un reato, visto che quel foglio che compiliamo non ha alcun valore legale, equivale comunque a sancire il valore di quell’atto.
Quindi, consiglio di essere sinceri: la sincerità è, forse, sempre la migliore arma. Facciamo presente, con calma e rispetto per chi abbiamo davanti (questo è fondamentale: in fondo, chi ci controlla sta facendo solo quello che gli hanno ordinato di fare: se potesse, non sarebbe di certo lì a farlo!), che la norma che ci stanno contestando non ha alcuna legittimità, spiegandone i motivi, e magari citando anche la sentenza di cui parlavo, oltre alle altre emesse in precedenza.
In caso ci vogliano comunque sanzionare, consiglio di non opporsi: come già ricordato nei citati articoli, l’atto che stanno compilando non ha alcun valore: di conseguenza, l’importo sopra indicato non ci deve minimamente spaventare: non verrà mai sollecitato, e non diverrà mai nulla di pericoloso per noi.
Lasciate quindi che facciano il loro lavoro: poi non firmate il verbale (anche se alcuni avvocati hanno detto che la cosa è indifferente). La copia potete ritirarla: se non lo farete, verosimilmente ve la recapiteranno a casa. E in ogni caso il verbale “decorre” da quando è stato compilato.
A quel punto, quello nelle vostre mani sarà un “accertamento di infrazione”. Simile a quello che trovate sul parabrezza dell’auto in caso di sosta vietata. La sanzione, solitamente dal Prefetto, dovrà, se arriverà, pervenire in un secondo momento.
Con quel verbale in mano, avrete 30 giorni per costruire una “memoria difensiva” da inviare al Prefetto o, addirittura, in autodifesa, a chi vi ha elevato la contravvenzione: ad esempio, al Comando di Pubblica Sicurezza che ve l’ha elevata, o alla Direzione Provinciale della stessa struttura. In caso di rigetto, si sale di grado. O si va direttamente al Giudice di Pace.
Comunque, personalmente, io la lascerei lì: secondo me è inutile mettere in moto una macchina amministrativa, che potrebbe ritorcersi contro la persona stessa (alcuni Prefetti hanno respinto dei ricorsi a sanzioni COVID: in tal senso, posso citare il caso di un’amica a Bologna). Trascorsi i 30 giorni dal verbale, a quel punto ne devono decorrere altri 90 perché la sanzione sia da considerarsi prescritta. Per il momento, posso dirlo, nessuno ha più ricevuto nulla: il caso più remoto di cui sono a conoscenza è quello di due amiche, sanzionate perché in un altro Comune il 6 aprile 2020: dopo 341 giorni non hanno ricevuto nessuna ulteriore comunicazione.
Ormai ci sono troppe sentenze che hanno dichiarato tutto questo illegittimo: se addirittura una sanzione penale è stata annullata, immaginiamoci che valore potrebbe avere una sanzione amministrativa.
Credo che quanto accaduto a Reggio Emilia abbia un grandissimo valore: un tassello importante che si aggiunge a quelli già presenti, che dichiarano questi Decreti privi di fondamento e valore.
Come si suol dire, prima o poi la giustizia trionfa sempre: che questa, in maniera definitiva, possa chiudere questa situazione, che di vero ha solo il virus (tutto il resto è sovrastruttura, ma il virus esiste ed è oggettivo), e che sta proseguendo ormai da 383 giorni. Che il sole torni a brillare, e che la libertà e la democrazia tornino a risplendere su di noi. E non solo come prima: quello che era prima aveva gettato le basi della situazione attuale. Quello che si auspica è che tutto divenga meglio di prima, e che una nuova vita, più consapevole, possa iniziare.
Riferimenti
E’ sicuramente interessante leggere la sentenza del Giudice Dario De Luca. La si può trovare all’indirizzo:
https://comedonchisciotte.org/i-dpcm-sono-incostituzionali-sentenza-del-tribunale-di-reggio-emilia-n-54-2021/ (al termine dell’articolo)
oppure all’indirizzo:
https://www.ambientediritto.it/giurisprudenza/tribunale-di-reggio-emilia-27-01-2021-sentenza-n-54/
oppure anche su:
Diversi giornali hanno parlato dell’argomento.
Si può quindi vedere:
https://www.dire.it/11-03-2021/611193-covid-la-sentenza-del-giudice-di-reggio-emilia-dpcm-anti-pandemia-incostituzionali/
https://www.money.it/zona-rossa-per-un-giudice-non-e-reato-uscire-dichiarare-falso
Credo sia interessante vedere, sull’argomento, le analisi proposte dall’Avvocato Marco Mori e da Diego Fusaro. Si tratta di due video. Il primo lo trovate all’indirizzo:
Mentre il secondo lo trovate su:
Dell’argomento ha parlato anche l’Avvocato Edoardo Polacco nella sua diretta Facebook del 12 marzo 2021. Trovate la diretta all’indirizzo:
https://www.facebook.com/AvvocatoPolacco/videos/1159390997866845/
Il citato Decreto Del Presidente della Repubblica 445/2000 si può trovare, in forma integrale, all’indirizzo: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig=
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