La responsabilità oggettiva: definizione, casi tipici ed eccezioni

La responsabilità oggettiva: definizione, casi tipici ed eccezioni

Rubrica a cura dell’avvocato Carlo Boetti Villanis

La responsabilità oggettiva è un principio giuridico che solleva il danneggiato dall’onere di dimostrare la colpa del responsabile. Questo concetto si applica in vari ambiti, come la circolazione stradale, la custodia di cose e animali, e l’esercizio di attività pericolose. Comprendere le implicazioni di questa forma di responsabilità è essenziale per chiunque voglia tutelarsi da richieste risarcitorie o far valere i propri diritti.

Lo Studio Legale Boetti Villanis-Audifredi declina ogni responsabilità per un utilizzo improprio delle informazioni qui riportate da parte di eventuali fruitori privi della necessaria consapevolezza e competenza tecnica.


Cos’è la responsabilità oggettiva?

Nel diritto civile, la responsabilità ordinaria presuppone la presenza di un elemento psicologico, come il dolo o la colpa, per attribuire una responsabilità soggettiva a chi ha cagionato un danno. Tuttavia, esistono specifici casi, espressamente previsti dal Codice Civile, in cui può operare una forma di responsabilità oggettiva.

In questi casi, non è necessario dimostrare la colpa o il dolo del danneggiante: è sufficiente provare l’esistenza del danno e il nesso di causalità tra l’evento dannoso e il pregiudizio subito. Questo meccanismo comporta una sorta di “inversione dell’onere della prova“, che solitamente grava sul danneggiato, imponendo invece al presunto responsabile l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire il danno o che il danno sia stato causato da un caso fortuito o da forza maggiore.

Casi tipici di responsabilità oggettiva

1. Danni causati da animali

Il proprietario di un animale risponde dei danni cagionati dallo stesso, a meno che non dimostri che il danno è stato causato da un evento imprevedibile e inevitabile (caso fortuito) o da un comportamento colposo esclusivo del danneggiato.

2. Rovina di edificio e danno da cose in custodia

Il proprietario di un edificio o il custode di una cosa risponde dei danni derivanti dal crollo dell’immobile o dal deterioramento dell’oggetto in custodia. L’unica esimente possibile consiste nel dimostrare che il crollo non è dovuto a un vizio di costruzione o a negligenza, oppure che il danno è stato causato da un caso fortuito.

3. Esercizio di attività pericolose

Le attività che, per loro natura, presentano un elevato rischio (come la gestione di impianti chimici o la produzione di materiali esplosivi) comportano una presunzione di responsabilità in capo a chi le esercita. Per esonerarsi, il soggetto deve dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza necessarie.

4. Circolazione stradale

Nel caso di incidente tra veicoli a motore, si presume la pari responsabilità dei conducenti, salvo prova contraria. Questo principio comporta che, in assenza di dimostrazione di una condotta colposa dell’altro conducente, entrambi gli automobilisti rispondano del sinistro.

Responsabilità per fatto altrui

Oltre ai casi di responsabilità oggettiva diretta, esistono situazioni in cui un soggetto risponde per il comportamento dannoso di un altro.

1. Responsabilità dei genitori e degli insegnanti

I genitori e gli insegnanti sono responsabili per gli atti illeciti commessi dai minori loro affidati, salvo prova di aver esercitato adeguatamente la vigilanza e l’educazione del minore.

2. Responsabilità del datore di lavoro

Il datore di lavoro risponde per i danni arrecati dal proprio dipendente nell’esercizio delle mansioni lavorative, salvo che dimostri di aver adottato ogni misura idonea a prevenire il comportamento dannoso.

3. Responsabilità del proprietario del veicolo per il conducente

Il proprietario di un veicolo può essere chiamato a rispondere, in concorso con il conducente, dei danni derivanti dalla circolazione del mezzo, salvo prova contraria.

Limiti ed eccezioni alla responsabilità oggettiva

Nonostante la presunzione di responsabilità oggettiva, esistono alcune circostanze che possono escludere l’obbligo risarcitorio.

  • Caso fortuito: un evento imprevedibile e inevitabile che interrompe il nesso causale tra la condotta del danneggiante e il danno subito.
  • Forza maggiore: un evento eccezionale di origine naturale (terremoti, inondazioni) che rende impossibile prevenire il danno.
  • Fatto del danneggiato: se il danneggiato ha contribuito in modo esclusivo o preponderante alla causazione del danno, la responsabilità del soggetto presunto responsabile può essere esclusa o attenuata.

La responsabilità oggettiva è un tema complesso che può avere implicazioni rilevanti per chi si trova coinvolto in una richiesta di risarcimento danni. Affidarsi a un esperto del settore può fare la differenza nella tutela dei propri diritti e nella gestione delle eventuali azioni legali.

***Abbiamo stretto un accordo con l’autore per la ridiffusione di questi suoi articoli di approfondimento. L’articolo originale si trova sul sito ufficiale dello studio legale Boetti Villanis-Audifredi al seguente link: https://www.boetti-villanis.it/lesioni-personali/responsabilita-oggettiva-definizione-casi-tipici-eccezioni/

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