Testamento nullo o annullabile: impugnazioni e reati testamentari

Testamento nullo o annullabile: impugnazioni e reati testamentari

Rubrica a cura dell’avvocato Carlo Boetti Villanis-Audifredi

Terza puntata della rubrica di approfondimento a cura dell’avvocato Carlo Boetti Villanis-Audifredi dell’omonimo studio legale con cui abbiamo concordato la diffusione dei suoi approfondimenti su temi di interesse generale.

In quest puntata l’avvocato Carlo Boetti Villanis-Audifredi affronta il tema delle impugnazioni e dei reati testamentari.

Il testamento rappresenta l’ultimo atto di volontà di una persona riguardo alla distribuzione del proprio patrimonio, ma non sempre rispetta le condizioni necessarie per essere considerato valido. In alcuni casi, può essere dichiarato nullo o annullabile, aprendo la strada a eventuali impugnazioni da parte degli eredi. Comprendere quando un testamento può essere contestato è fondamentale per chi vuole tutelare i propri diritti ereditari.

Lo Studio Legale Boetti Villanis-Audifredi declina ogni responsabilità per un utilizzo improprio delle informazioni qui riportate da parte di eventuali fruitori privi della necessaria consapevolezza e competenza tecnica.


Cos’è un testamento nullo o annullabile

Il testamento può essere nullo o annullabile quando non rispetta determinati requisiti formali oppure quando il testatore al momento della redazione della scheda testamentaria non possedeva la capacità di testare o, ancora, per qualche motivo (errore, violenza, dolo) non ha potuto esprimere liberamente e consapevolmente la propria volontà testamentaria.

Sono inoltre nulli i testamenti congiunti o reciproci, o quelli in cui non è determinabile né individuabile la persona del beneficiario; sono anche nulli i testamenti conseguenti a un accordo tra testatore ed eredi in quanto espressamente vietati dalla legge (divieto dei patti successori).

Annullabilità e nullità devono essere dichiarate da una sentenza della magistratura.

Impugnazioni del testamento: motivi e modalità

Quando una persona ritiene che un testamento abbia leso le proprie aspettative ereditarie, ha il diritto di impugnarlo. Questo può avvenire sia per i testamenti olografi (scritti, datati e firmati interamente di pugno del testatore), sia per quelli pubblici, redatti tramite dichiarazione resa a un Notaio, che assiste alla sottoscrizione del testatore e ne attesta l’autenticità).

Vi sono diversi motivi che consentono di impugnare un testamento perché nullo o annullabile:

  • Falsità del testamento olografo: se non è di provenienza del testatore oppure quando non risulta interamente scritto di pugno, né datato, né firmato dal testatore.
  • Incapacità di testare: se il testatore risultava in condizione di “incapacità di testare” (Difetto di Capacità) al momento della redazione. Incapaci di testare sono i minorenni, gli interdetti per infermità di mente e coloro che siano stati, per qualsiasi causa, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento, pur se non interdetti o inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno. In sostanza, si richiede che il testatore sia in grado di esprimere liberamente e correttamente la propria volontà testamentaria.
  • Vizi della volontà (errore, violenza, dolo): il testatore, ancorché in astratto capace di testare, sottoposto all’azione di un terzo, non risulti essere stato in condizione di esprimere liberamente la propria volontà. Il caso tipico è quello della “circonvenzione di incapace”, in cui non è necessario che l’”incapacità” si traduca in una “incapacità” di testare o di intendere e volere. È sufficiente che si dimostri che per qualche ragione, al momento della redazione della scheda testamentaria, il testatore fosse in condizione di “vulnerabilità”, ovvero che per qualsivoglia ragione, potesse essere sottoposto con successo a pressioni esterne a condizionamento della volontà.
  • Incertezza nelle disposizioni testamentarie: il testamento può essere impugnato se le sue disposizioni non risultano sufficientemente chiare o presentano ambiguità tali da dare adito a interpretazioni diverse. Questo può rendere le volontà del testatore incomprensibili o addirittura impossibili da eseguire.
  • Lesione delle quote di riserva: se il testamento non rispetta le “quote di riserva” stabilite per legge, spettanti agli eredi legittimari (coniuge, figli e ascendenti), questi possono impugnarlo per ottenere la riduzione delle altre quote e il ripristino della quota riservata. Ciò avviene anche quando, a seguito di donazioni fatte in vita agli altri eredi o a terzi, si siano lese le quote di riserva, e ciò fino alla reintegrazione della quota di riserva destinata al legittimario leso. Quando si impugna il testamento per “lesione”, si mette in discussione tutta la ripartizione dei beni effettuata dal defunto in vita e dopo la morte. Per verificare chi ha ricevuto di più e chi di meno, si procede con la “reimputazione” fittizia al patrimonio ereditario delle disposizioni effettuate in vita o delle disposizioni testamentarie lesive con un’operazione che viene definita “collazione”.
  • Nullità dei patti successori: è possibile impugnare i testamenti che contengono disposizioni frutto di accordi successori, vietati dalla legge, tra il testatore e i futuri eredi.
  • Interesse degli eredi e legittimazione all’impugnazione: possono impugnare il testamento tutti coloro che si ritengano danneggiati nelle loro aspettative ereditarie, come gli eredi legittimari, gli eredi legittimi entro il VI grado di parentela o altri aventi diritto, se lesi nei loro diritti successori.

La finalità della impugnazione testamentaria è quella di soddisfare, nel rispetto della normativa, le aspettative ereditarie di coloro che siano stati, in tutto o in parte, esclusi dal testamento del defunto o che risultino in altro modo penalizzati dalle disposizioni contenute nell’atto testamentario.

Tramite l’impugnazione del testamento si può ottenere l’annullamento o la dichiarazione di nullità integrale o parziale del testamento stesso, ad esempio nel caso in cui siano stati commessi illeciti testamentari di rilievo penale quali la circonvenzione di incapace, o vi siano nullità formali o sostanziali nella scheda testamentaria. All’esito di tali declaratorie, si apre la successione legittima, che, in mancanza di testamento, devolve le sostanze del defunto tra i parenti stretti, in base alla normativa del Codice Civile, oppure, laddove vi sia, la successione avviene secondo un precedente testamento valido.

Circonvenzione di incapace e altri reati testamentari

Oltre alla nullità e annullabilità per motivi formali o vizi di volontà, il testamento può essere oggetto di reati specifici. Tali reati compromettono la validità dell’atto e possono includere il falso in testamento, la circonvenzione di incapace, la soppressione o l’occultamento di un testamento olografo. Questi comportamenti non solo violano i diritti ereditari degli aventi causa, ma possono anche portare alla dichiarazione di indegnità dell’erede responsabile.

Il testamento falso

Il falso in testamento si verifica quando la scheda testamentaria viene redatta non dal testatore, ma da una persona diversa, oppure risulta scritto usando la cosiddetta “mano sorretta”. In entrambi i casi, con l’ausilio di scritture di comparazione (atti scritti di mano del testatore di sicura provenienza di costui) e con l’assistenza di un perito calligrafico si può fornire la prova dell’l’avvenuta falsificazione e conseguentemente procedere in giudizio sia in sede civile sia in sede penale.

La formazione e l’utilizzo di un testamento falso sono altresì cause tipiche della dichiarazione di indegnità dell’erede che le abbia commesse.

Il reato di circonvenzione di incapace

La circonvenzione di incapace si verifica quando il testatore, ancorché non dichiarato “incapace”, ma in condizioni di “fragilità” anche solo per l’età o la solitudine, viene manipolato e sottoposto a “pressioni” (i maltrattamenti in famiglia ne sono un esempio tipico) tali da indurlo alla redazione di un testamento che non corrisponde alla sua effettiva volontà testamentaria. Anche in questo caso, con la prova del comportamento scorretto da parte dei beneficiari, si può procedere sia in sede civile sia in penale.

L’indegnità a succedere

La legge stabilisce che i soggetti responsabili di atti particolarmente gravi nei confronti del de cuius o dei suoi congiunti possano essere dichiarati indegni a succedere. Tra i casi tipici rientrano, ad esempio, l’omicidio o il tentato omicidio del de cuius o dei suoi congiunti, altri reati puniti con pene analoghe a quelle previste per l’omicidio, denunce calunniose contro il de cuius, la circonvenzione testamentaria a suo danno, nonché l’occultamento, la distruzione del testamento o la formazione e l’utilizzo di un testamento falso. In tali circostanze, tuttavia, il testatore può consentire all’indegno di succedere, dichiarandolo espressamente nel testamento.

Quando si affronta una controversia legata a un testamento nullo o annullabile, è fondamentale avvalersi di una consulenza legale specializzata per valutare i propri diritti e le azioni possibili. Lo Studio Legale Boetti Villanis-Audifredi offre servizi di consulenza e assistenza in ambito di impugnazione e contenzioso testamentario. Per chi necessita di supporto legale in merito all’impugnazione di un testamento, invitiamo a contattare lo Studio per fissare un appuntamento o richiedere una consulenza dettagliata.

Articolo originale sul sito dello studio legale Boetti Villanis-Audifredi.

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